ESTRATTO DELLE GARANZIE DI POLIZZA
(PER QUANTO NON RIPORTATO SI RIMANDA AL TESTO DI POLIZZA)
DEFINIZIONI
Ai sotto elencati termini, le Parti attribuiscono il seguente significato:
Apparecchio antifurto:
il meccanismo idoneo a impedire la messa in marcia del veicolo
Assicurato:
il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione
Assicuratori /Società:
l’impresa assicuratrice e le eventuali coassicuratrici
Assicurazione:
il contratto di assicurazione
Autocarro:
il veicolo destinato al trasporto di cose su strada; sono compresi in questo termine anche gli autotreni e gli autoarticolati
Broker / intermediario:
il mediatore di assicurazione indicato in polizza
Certificato di assicurazione:
il documento che attesta l'esistenza dell'assicurazione
Chiavi dell’antifurto:
tutti i dispositivi di attivazione e disattivazione dell’apparecchio antifurto
Contraente:
il soggetto che stipula l'assicurazione
Danno:
la perdita o avaria derivante dal sinistro per il quale è prestata l'assicurazione
Delegataria:
l’impresa che, per delega delle altre coassicuratrici, provvede all’emissione ed alla gestione del contratto
Franchigia:
l’importo – che resta a carico dell’Assicurato - da dedurre dall’ammontare del danno risarcibile, una volta detratto l’eventuale scoperto
Indennizzo:
la somma dovuta dalla Società in caso di danno risarcibile ai sensi della presente polizza
Luogo di destinazione:
la località di completamento del viaggio indicata nella polizza o nel certificato di assicurazione; se tale località non è espressamente menzionata, per luogo di destinazione si intende quello risultante dal documento di trasporto relativo al viaggio assicurato
Motrice:
la motrice dell'autotreno o il trattore stradale
Polizza:
il documento che prova l'assicurazione
Premio:
la somma dovuta dal contraente alla società per l’assicurazione del rischio
Rimorchio:
il veicolo, per il trasporto di cose, destinato ad essere trainato da altro veicolo
Rischio:
la probabilità che si verifichi il sinistro
Semirimorchio:
il veicolo, per il trasporto di cose, destinato a essere trainato da una motrice, sovrapponendosi parzialmente alla stessa
Scoperto:
la percentuale di danno risarcibile a carico dell’Assicurato
Sinistro:
il verificarsi di un evento potenzialmente dannoso
Società:
l'impresa assicuratrice e le eventuali coassicuratrici
Veicolo:
il mezzo terrestre utilizzato per il trasporto di cose; sono compresi in tale termine l’autocarro o la motrice o il rimorchio o il semirimorchio, l’autovettura e il carro ferroviario
Vettore:
il soggetto che si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire cose da un luogo a un altro
CONDIZIONI GENERALI
Valore assicurabile
Ai fini della determinazione del valore assicurabile e del calcolo degli eventuali danni, il valore assicurabile stesso si intende costituito come segue:
per le merci trasportate in seguito a vendita: valore di fattura di vendita (al netto di I.V.A.)
per le merci trasportate in seguito ad acquisto: valore di fattura di acquisto (al netto di I.V.A.)
In entrambi i casi i suddetti importi potranno essere aumentati di eventuali altri costi inerenti e documentabili, quali spese di trasporto e di assicurazione, sempreché non già ricompresi in fattura.
Per merci trasportate con causali differenti dall’acquisto e dalla vendita il valore massimo assicurabile è quello delle merci in stato sano al tempo e nel luogo di destinazione. Se tale valore non può essere accertato, ne terrà le veci:
a) il prezzo delle merci al tempo e nel luogo della caricazione, aumentato del 10% a titolo di utile sperabile e degli altri costi inerenti e documentabili, quali spese di trasporto e di assicurazione, oneri fiscali e doganali
b) il costo di produzione, del trasporto e le spese ed oneri accessori per merci semilavorate o non direttamente destinate alla vendita
Nel caso in cui all'atto della stipula del contratto la somma assicurata sia stata dichiarata in via provvisoria, essa non potrà essere modificata qualora, prima della dichiarazione definitiva, si sia verificato un sinistro.
Comunicazioni fra le Parti
Tutte le comunicazioni tra le Parti devono essere fatte per iscritto. Le comunicazioni dell'Assicurato e/o della Contraente devono essere fatte alla Società oppure all'Intermediario alla quale è assegnata la polizza. Salvo patto contrario, le comunicazioni della Società verranno fatte all'indirizzo indicato in polizza dalla Contraente.
Trasferimento del contratto
L'assicurazione può essere trasferita mediante girata apposta sulla polizza o sul certificato di assicurazione. La Società può opporre al giratario tutte le eccezioni opponibili ai giranti.
Assicurazione presso diversi assicuratori
Qualora per il medesimo rischio siano state contratte separatamente, anche da diversi Contraenti, più assicurazioni presso diversi Assicuratori si applica l'Art. 1910 del Codice Civile.
Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro la Contraente e/o l'Assicurato devono:
a) darne immediato avviso alla Società, prendere i provvedimenti necessari per evitare o diminuire il danno e provvedere al recupero e alla conservazione delle merci trasportate; la Società ha facoltà di assumere qualsiasi iniziativa diretta a tale scopo, senza pregiudizio dei rispettivi diritti e senza che il suo intervento possa influire sulla situazione giuridica dei beni;
b) apporre le debite riserve sui documenti di consegna della merce e presentare, entro i termini e nelle forme prescritte dalla normativa applicabile, reclamo scritto al vettore e a chiunque altro abbia avuto la detenzione della merce fino all'atto della riconsegna;
c) chiedere senza indugio, eventualmente anche in transito e comunque al più tardi all'atto della riconsegna della merce a destino, l'immediato intervento del Commissario d'Avaria o Perito designato dalla Società per far constatare la natura, la causa e l'entità del danno. La constatazione del danno deve, ove possibile, svolgersi in contraddittorio con ogni soggetto eventualmente responsabile.
Qualora la constatazione del danno debba effettuarsi in un luogo in cui la Società non ha un proprio Commissario di Avaria o Perito designato, la Contraente o l'Assicurato deve richiedere l'intervento di altro Commissario di Avaria o Perito qualificato o dell'Autorità consolare italiana oppure, in loro assenza, delle competenti autorità locali;
d) non apportare, se non per il salvataggio della merce o per giustificati motivi, alcuna modifica allo stato del veicolo e del carico nonché alle tracce del sinistro prima dell'intervento del Commissario d'Avaria o Perito designato dalla Società;
e) compiere, tenuto conto dei termini legali e contrattuali, tutti gli atti necessari per salvaguardare l'azione di rivalsa contro ogni eventuale responsabile;
f) compiere, a richiesta della Società che se ne assume ogni onere e responsabilità, tutti gli atti che, ai fini del presente articolo, fossero ritenuti necessari od opportuni;
g) astenersi dal transigere e/o riscuotere indennizzo alcuno da terzi responsabili, senza preventivo consenso scritto della Società;
h) fornire alla Società ogni documento utile e ottemperare ad ogni altra richiesta da questa rivolta loro ai fini del presente articolo.
In caso di danni non riconoscibili all'atto della riconsegna, gli adempimenti di cui al presente articolo devono essere effettuati non appena scoperto il danno e comunque entro i termini di reclamo previsti dal contratto di trasporto. In caso di inosservanza degli obblighi di cui sopra si applicano gli artt. 1915 e 1916 del Codice Civile.
Determinazione del danno
Il danno è costituito dalla differenza fra il valore della merce in stato sano al tempo e nel luogo di destinazione e quello della merce nella condizione in cui si trova a seguito del sinistro.
Quest'ultimo valore, qualora si proceda alla vendita delle merci con il consenso della Società, è costituito dalla somma netta realizzata con la vendita.
Gli oneri o spese accessorie, qualora assicurati in conformità al precedente Art. 2) Valore assicurabile, rientrano nel danno solo se rimangono a carico dell’assicurato.
In caso di danno o di perdita di una parte qualunque di merci riparabili, la Società risponde solo del valore della parte danneggiata o perduta anche se questa non sia stata valutata separatamente e indennizza soltanto le spese di riparazione o di rimpiazzo della parte medesima, escluso ogni deprezzamento dell'oggetto cui apparteneva.
Richiesta dell'indennizzo
L'Assicurato deve provare l'entità del danno e che questo rientri nella copertura assicurativa, dimostrare la sua legittimazione ad ottenere il pagamento dell'indennizzo e consegnare i documenti che consentano alla Società di rivalersi verso i terzi responsabili.
A tal fine la Contraente e/o l’Assicurato devono:
a) consegnare i documenti di trasporto, il certificato di avaria e/o perizia relativi alla constatazione del danno previsti dalle Condizioni Generali e Addizionali di Polizza, le copie di eventuali denunce del sinistro alle Autorità
ed ogni altro documento necessario per accertare le circostanze del sinistro;
b) consegnare gli eventuali verbali redatti in contraddittorio con ogni soggetto eventualmente responsabile del danno e la restante documentazione necessaria ad esercitare l’azione di rivalsa;
c) esibire la fattura e gli altri documenti in originale necessari per l’accertamento della natura, qualità, quantità e valore delle merci e comprovanti la legittimazione all’indennizzo;
d) consegnare l’originale del certificato di assicurazione, qualora emesso;
e) dichiarare se e quali altre assicurazioni sono state stipulate sulla stessa merce come previsto dall’art. 6) Assicurazione presso diversi Assicuratori.
La Contraente, inoltre, se non è titolare dei diritti nascenti dal contratto di trasporto o quando la merce è assicurata per conto dell’acquirente, deve anche consegnare i seguenti documenti:
f) cessione dei diritti nascenti dal contratto di trasporto da parte del destinatario della merce o da altri aventi diritto nei confronti del vettore;
g) consenso scritto da parte dell’acquirente al pagamento dell’indennizzo alla Contraente.
Limite dell'indennizzo
La somma che la Società assicura è quella indicata negli articoli delle allegate Condizioni Addizionali e costituisce il limite massimo dell’indennizzo dovuto dalla Società, oltre ai compensi dei periti o commissari di avaria incaricati in conformità alla lettera c) dell'Art. 7).
Resta fermo il disposto dell’art. 1907 del Codice Civile.
Le spese non inconsideratamente fatte per evitare o diminuire un danno a carico della Società sono da questa rimborsate nella proporzione in cui la somma assicurata sta al valore assicurabile, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo.
Qualora la somma assicurata risulti superiore al valore assicurabile, non si tiene conto dell'eccedenza pur restando acquisito dalla Società l'intero premio.
Qualora invece la somma assicurata risulti inferiore, il danno è risarcibile soltanto nella proporzione in cui la somma assicurata sta al valore assicurabile.
Pagamento dell'indennizzo
L'entità del danno liquidabile è calcolata in base agli Art. 2) Valore assicurabile e Art. 8) Determinazione del danno, ed entro i limiti dell'Art. 10) Limite dell’indennizzo.
Da tale importo sono dedotti, nell'ordine, gli scoperti e le franchigie convenuti.
Coassicurazione
Qualora risulti dalla polizza che l'assicurazione è prestata da più imprese assicuratrici in coassicurazione, ciascuna impresa è tenuta al pagamento dell'indennizzo soltanto in proporzione della rispettiva quota, senza vincolo solidale, anche se il contratto sottoscritto è unico ed anche se la polizza o i certificati di assicurazione sono firmati dalla sola delegataria anche per conto delle coassicuratrici.
Legge applicabile e giurisdizione
Per quanto non riferito nella presente Polizza, le Parti Contraenti si richiamano alle disposizioni del Codice Civile e Leggi complementari della Repubblica Italiana.
Tutte le controversie relative al presente contratto sono soggette alla giurisdizione italiana.
Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico della Contraente.
Mancata effettuazione del viaggio
Gli Assicuratori non rispondono in alcun caso di qualsiasi danno o spesa causati alla cosa assicurata in seguito a mancata effettuazione del viaggio stabilito o a impedimento o cambiamento del medesimo dovuto ad arresti, interdizioni, disposizioni restrittive ed atti qualsiasi di Governi, Autorità o Popoli.
Presupposto di assicurabilità delle merci trasportate
La garanzia vale per i trasporti terrestri, marittimi, aerei o per acque interne entro i limiti territoriali indicati nelle Condizioni Addizionali di polizza.
Ai fini dell’operatività della copertura, qualora il trasporto sia affidato direttamente dalla Contraente ad un vettore, questi deve essere autorizzato al trasporto per conto terzi ai sensi della vigente legislazione.
Condizioni di assicurabilità relative all'esecuzione del trasporto marittimo
L’assicurazione è prestata alla condizione che il trasporto, relativamente al viaggio marittimo, sia effettuato su navi conformi alla clausola di classificazione allegata al presente contratto.
Avaria comune e spese di salvataggio
I danni e le spese prodotti da un atto di avaria comune sono indennizzati come se costituiscano una avaria particolare, ma la Società si surroga all'Assicurato nei diritti a quest'ultimo spettanti verso gli altri partecipanti alla spedizione.
La Società si obbliga altresì a tenere indenne l'Assicurato dal contributo di avaria comune (per la parte non indennizzata in base al paragrafo che precede) e da quanto dovuto al soccorritore quando tali impegni non derivino da atti compiuti per evitare o diminuire un danno dipendente da rischi esclusi dalla presente assicurazione.
La Società riconosce i regolamenti di avaria comune e le ripartizioni delle spese di salvataggio fatti in conformità alla legge, al contratto di trasporto o agli usi del porto di destino.
Qualora venga richiesta una garanzia per il pagamento del contributo di avaria comune e/o del compenso di salvataggio, l'impegno della Società è limitato al rilascio di una propria lettera di garanzia ovvero al rimborso del deposito provvisorio o delle spese per la garanzia bancaria pagati dall’Assicurato.
L'Assicurato, per ottenere il rimborso del deposito provvisorio, deve consegnare alla Società l’originale della relativa ricevuta, regolarmente girata.
Se il contributo di avaria comune e il compenso di salvataggio sono fissati in valuta diversa da quella della polizza, il rimborso è effettuato, a scelta della Società, o nella stessa valuta o nella valuta di polizza al cambio della data di chiusura del regolamento o di definitiva fissazione del contributo.
Qualora la somma assicurata, ridotta dell'ammontare dell'avaria particolare a carico della Società, risulti inferiore al valore contributivo in avaria comune o al valore preso a base per la determinazione del compenso dovuto al soccorritore, l'indennizzo viene ridotto in proporzione.
Il contributo di avaria comune ed il compenso di salvataggio sono a carico della Società solo per quella parte che, unita all'ammontare del danno da indennizzare, non supera la somma assicurata.
Abbandono
L'Assicurato - limitatamente ai sinistri risarcibili ai termini di polizza - può abbandonare alla Società le merci ed esigere l'indennità per perdita totale nei casi rispettivamente previsti dall’art. 541 e dall'art. 1007 del Codice della Navigazione.
L'abbandono delle merci deve essere effettuato nella forma prevista dalla legge italiana.
Spese di inoltro a destino
La Società rimborsa le spese supplementari ragionevolmente sostenute per lo scarico il deposito e l'inoltro a destino delle merci assicurate nel caso in cui, a seguito di un sinistro rientrante nella presente assicurazione, il viaggio abbia termine in un luogo diverso da quello di destinazione.
Tali spese sono a carico della Società solo per quella parte che, unita all'ammontare del danno da indennizzare, al contributo di avaria comune ed alle spese di salvataggio, non supera la somma assicurata.
La disposizione di cui al precedente comma non si applica:
a) qualora le spese siano dovute a colpa, insolvenza, morosità o mancato adempimento delle obbligazioni pecuniarie della Contraente o dell'Assicurato o dei loro ausiliari;
b) in caso di rischi rientranti nelle clausole «Rischi guerra» o «Rischi sciopero» o eventuali analoghe clausole straniere contenute in polizza.
Trasporto sopra coperta
Per merci caricate sopra coperta la garanzia assicurativa si intende prestata alle piene Condizioni di Polizza - compresi i rischi di getto e/o asporto della merce da parte del mare - fatta eccezione per le merci non containerizzate per le quali s’intendono esclusi i rischi di ruggine e ossidazione, salvo che siano concordati tra le Parti.
Clausola traghetti
Viene convenuto fra le Parti che durante la permanenza degli autocarri a bordo di navi-traghetto in servizio fra porti dei Compartimenti Marittimi Italiani ed Europei nonché del bacino del Mediterraneo (se previsti dalla copertura), la garanzia per le merci assicurate, caricate a bordo degli autocarri, è prestata alle condizioni della presente polizza, compreso il rischio di getto e/o asporto dal mare.
Recesso limitato ai rischi guerra e/o scioperi
Qualora venissero richiamate in polizza le Clausole per la copertura dei rischi guerra e/o scioperi, la Società può recedere dal contratto limitatamente a tali rischi in qualunque momento con un preavviso di sette giorni, salvo per quanto concerne i rischi scioperi su spedizioni da e per gli Stati Uniti d'America per i quali tale preavviso può essere di sole 48 ore; i termini di preavviso decorreranno dall'invio della relativa comunicazione da farsi a mezzo telefax, telegramma o lettera raccomandata.
Il recesso opera automaticamente, senza necessità di comunicazione, allo scadere di 48 ore dal momento dello scoppio di guerra, anche non dichiarata, fra almeno due dei seguenti Paesi: Regno Unito, Stati Uniti d'America, Francia, Federazione Russa e Repubblica Popolare Cinese.
Entro 30 giorni dalla data del recesso da parte della Società l'Assicurato può recedere dall'intero contratto con effetto immediato dandone comunicazione alla Società stessa a mezzo telefax o lettera raccomandata. Entro il 15° giorno successivo alla data di efficacia del recesso, la Società mette a disposizione il premio relativo al periodo di rischio non corso, escluse le imposte.
Foro competente
Le Parti stabiliscono espressamente, ai sensi e per gli effetti da cui all’Art. 28 c.p.c., che per ogni controversia nascente dall’esecuzione o interpretazione del presente contratto o ad essa strettamente connessa sarà territorialmente competente il Foro di Milano.
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CONDIZIONI ADDIZIONALI
Le presenti Condizioni Addizionali integrano e prevalgono, in caso di discordanza, sulle Condizioni Generali e sulle altre eventuali Clausole di delimitazione della garanzia allegate:
Interesse Assicurato
La presente polizza copre tutte le spedizioni di merci varie, con le solo esclusioni previste al successivo Art. 5 “Merci escluse”, viaggianti con lettera di vettura del Contraente ed effettuate con autocarri di proprietà e/o gestione del Contraente stesso o con automezzi di Terzi, per le quali il Contraente abbia ricevuto, prima dell’inizio del viaggio “mandato ad assicurare” scritto da parte del Committente del trasporto.
Condizioni di garanzia
La garanzia assicurativa si intende prestata in base alle Condizioni Generali ed Addizionali, integrate, dalle seguenti Clausole di delimitazione della garanzia:
- 83/01 Clausola Merci I (Pieno Rischio)
- 83/05 Clausola rischi scioperi sopra merci
- 88/22 Clausola Rapina
- 88/25 Clausola Furto Rapina
- 88/27 Clausola Furto Parziale di Colli Interi
- 83/08 Clausola per polizze di abbonamento – Ad applicazione obbligatoria
Inoltre, in comune a tutte le tipologie di trasporto assicurate, si intendono richiamate e sempre operanti le seguenti clausole:
Sanction Limitation and Exclusion Clause ed. 11.08.2010
Joint cargo committee termination of transit clause (Terrorism) 2009
Institute radioactive contamination, chemical, biological, bio-chemical and electromagnetic weapons exclusion clause 10/11/2003
JOINT EXCESS LOSS CYBER LOSSES CLAUSE JX2020-007
COMMUNICABLE DISEASE EXCLUSION AND SUB-LIMITED WRITEBACK JC2020-012
Ambito Territoriale
a) Le garanzie prestate con il presente contratto sono operanti per i trasporti terrestri effettuati nell’ambito del territorio italiano, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, Paesi dell’Unione Europea, Regno Unito, Andorra, Liechtenstein, Monaco, Norvegia, Svizzera, Islanda, Turchia, Albania, Serbia, Bosnia Erzegovina, Macedonia del Nord, Montenegro.
b) La garanzia è operante anche durante eventuali tratte effettuate dal veicolo per ferrovia o per via d’acqua interne fra località degli Stati di cui al precedente punto a), anche qualora ciò comporti trasbordo delle merci su mezzi di trasporto lagunari, lacustri o fluviali. La garanzia è altresì operante durante eventuali tratte effettuate a bordo di nave traghetto fra località di cui al precedente punto a), purché in quest'ultimo caso la tratta terrestre sia prevalente in ragione della lunghezza del percorso da compiere.
c) Per spedizioni a mezzo autocarro effettuate nell’ambito dei limiti territoriali previsti s’intendono sia le spedizioni che hanno inizio e termine negli stati compresi nei surriferiti limiti, sia le spedizioni che si riferiscono a tratte preliminari e/o successive a trasporti marittimi/aerei, a condizione che le tratte preliminari e/o successive abbiano inizio e termine negli stati compresi nei surriferiti limiti.
d) Si prende atto che dalla garanzia restano comunque esclusi i paesi sanzionati e/o sotto embargo da parte ONU, UE, USA ed UK l’elenco aggiornato (al 01/01/2023) dei paesi e regioni sanzionati e/ sotto embargo è il seguente: Cuba, Iran, Nord Corea, Siria, Venezuela, Afghanistan, Bielorussia, Russia, Crimea, Sebastopoli, Donetsk, Luhansk, Kherson, Zaporizhzhia. L’elenco è soltanto indicativo e risulta automaticamente aggiornato in base alle sanzioni emesse / ritirate da parte di ONU, UE, USA e UK.
e) Per eventuali trasporti e/o spedizioni diretti a, provenienti da e/o transitanti i Paesi esclusi, la Contraente potrà richiedere di volta in volta agli Assicuratori, per il tramite del Broker, la copertura per i rischi di trasporto, fornendo agli stessi tutti i dati necessari per la tassazione del rischio. Il rilascio della quotazione, la sua accettazione, nonché l’ordine fermo di copertura, dovranno essere effettuati per iscritto per ogni specifica spedizione prima dell’inizio del rischio.
Merci Escluse
Salvo espressa pattuizione sono espressamente escluse dall'assicurazione le seguenti merci: carte valori, monete, documenti, francobolli, oggetti in materiale prezioso, gioielli, denaro, polvere da sparo, corrosivi, contaminanti, esplosivi e liquidi infiammabili, metalli non ferrosi in genere, autoveicoli, oggetti d’arte, animali vivi, piante vive, masserizie, merci avariate, merci deperibili e/o da trasportarsi a mezzo di autoveicoli isotermici e frigoriferi, merci a temperatura controllata, pelli, pellicce, armi e munizioni completi e funzionali, tappeti pregiati, quadri, sculture in genere, antiquariato e collezionismo ed oggetti aventi valore d’arte e/o affezione, caffè e/o cacao, medicinali, farina di pesce, merci trasportate a mezzo autocisterne Tanks Containers (Casse Mobili) e/o cisterne in genere, nonché carichi completi di abbigliamento, calzature e tabacchi.
Eventuali spedizioni di merci escluse saranno tenute in copertura, di volta in volta, mediante emissione di Appendice a condizioni e tassi da convenirsi prima dell’inizio di singoli viaggi.
Scoperti e Franchigie
In deroga a quanto stabilito dalle Condizioni Generali di Assicurazione e dalle Clausole di polizza, eventuali danni saranno risarciti senza deduzione di alcun scoperto e/o franchigia.
Azione di Rivalsa
Gli Assicuratori s'impegnano a rinunciare all'azione di rivalsa, salvo i casi di dolo e colpa grave.
Durata della garanzia
Per ogni viaggio la garanzia decorre dalla presa in consegna delle merci da parte del Contraente, continua durante l’ordinario corso del viaggio previsto dal documento di trasporto, compresi eventuali trasbordi, termina con la riconsegna delle merci al destinatario. Le eventuali soste o giacenze in corso di viaggio sono assicurate per un periodo massimo di 30 giorni in ogni località.
Durante le soste nei magazzini e/o depositi durante l'iter del viaggio, la garanzia è operante esclusivamente per le merci che si trovino a bordo dell'autocarro in aree o in locali adeguatamente protetti e sorvegliati nonché nel corso delle operazioni tecniche di carico e scarico; sono pertanto escluse le giacenze a terra nei citati magazzini o depositi, ad eccezione della sosta tecnica nei suddetti magazzini e/o depositi dagli incaricati del trasporto, durante il normale corso di viaggio.
Massimali
La somma massima che gli Assicuratori garantiscono per ogni automezzo e per ogni avvenimento è fissata in Euro 200.000,00= a primo rischio assoluto, con il limite di Euro 1.500,00= per spedizione.
b) Per le spedizioni “Prese" e/o "Consegne" di merci effettuate con motocicli, biciclette a due e/o tre ruote, oppure tramite gli operatori a piedi, munito di zaino, svolte nel rispetto delle normative vigenti in ordine di safety ed omologazione, devono intendersi equiparate alle coperture in corso nel presente contratto.
c) Per le sopracitate spedizioni quale punto b) viene applicato un sotto limite per mezzo/operatore a piedi, pari a Euro 25.000,00=.
Merci in deroga/precisazioni
A parziale rettifica del precedente Art. 5 “Merci escluse” devono intendersi inclusi nella presente garanzia tutti i trasporti/spedizioni come segue:
a) Trasporti/spedizioni aventi come causale di trasporto "conto riparazione" precisando che eventuali danni verranno liquidati sulla base del valore commerciale della merce al momento dell'accadimento previa applicazione disposto Art. 1908 c.c. , con l'esclusione dei danni preesistenti.
b) Devono intendersi inclusi nella presente garanzia, trasporti/spedizioni di "prodotti alimentari anche deperibili" con l'esclusione di danni e/o perdite derivanti dal rischio di variazione di temperatura.
Restanti condizioni come in corso di polizza.
Deroga "Oggetti Antiquariato"
In parziale deroga dell’Art. 5) “Merci Escluse” devono intendersi incluse nella presente copertura, gli “articoli aventi valore di oggetti d’antiquariato in genere” con esclusione di “oggetti d’arte quali quadri, sculture, tappeti pregiati, oggetti aventi valore di collezionismo in genere”.
a) Sono esclusi dalla presente copertura, danni e/o difetti puramente estetici, quali scalfitture, sbeccature, graffi ecc.
In caso di sinistro, indennizzabile a termini di Polizza, si procederà all’acquisizione obbligatoria della seguente documentazione:
- PDC con riserve apposte a destino in fase di riconsegna merce in contraddittorio con il vettore;
- Esaustiva documentazione fotografica della merce e dei relativi imballi con riconducibilità certa al danno reclamato.
- Documentazione contabile/fiscale a comprova del valore della merce e della transazione avvenuta tra mittente e destinatario.
I sinistri verranno indennizzati, qualora ve ne siano i presupposti, in base al valore comprovato dalla documentazione fiscale.
Non verranno indennizzati sinistri privi della documentazione sopra elencata o con documentazione parziale. In caso di particolari controversie, nell’interesse delle parti tutte, la Compagnia si riserva la facoltà di richiedere accertamento peritale di settore diretto sulla merce.
b) Restanti condizioni come in corso di polizza.
Deroga "Medicinali e farmaceutici non deperibili"
In parziale deroga dell’Art. 5) “Merci Escluse" devono intendersi incluse nella presente copertura, tipologia merce "medicinali e farmaceutici non deperibili" confezionati ed imballati a norma di legge, con esclusione di quelli trasportabili e/o immagazzinabili a temperatura controllata.
In caso di sinistro, indennizzabile a termini di Polizza, si precisa che verrà risarcito esclusivamente il valore di fattura fra mittente e destinatario, per causale diversa da conto vendita sul valore di fattura d'acquisto, con l'esclusione del cosiddetto "valore a fustella".
In caso di particolari controversie, nell'interesse delle parti tutte, la Compagnia di riserva la facoltà di richiedere accertamento peritale di settore diretto sulla merce. Restanti condizioni come di corso di polizza.